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l 15 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 5/2025, fornendo importanti chiarimenti sull'erogazione dei fringe benefit, in particolare sull'utilizzo di carte di debito nominative per l'acquisto di beni e servizi previsti da un piano di welfare aziendale.

Carte di debito come documenti di legittimazione

L'Agenzia ha confermato che le carte di debito nominative possono essere considerate documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del TUIR e dell'articolo 6, comma 2, del decreto del 25 marzo 2016. Per rientrare in questa definizione, le carte devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Essere nominative e non trasferibili a terzi.
  • Essere utilizzabili solo presso fornitori specificamente individuati.
  • Prevedere limiti di budget figurativi conformi alla normativa.
  • Non essere monetizzabili o convertibili in denaro.
  • Non consentire utilizzi promiscui al di fuori del welfare aziendale.

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Esenzione dalla ritenuta d'acconto

Un ulteriore chiarimento importante dell'Agenzia delle Entrate riguarda l'aspetto fiscale dell'utilizzo delle carte per i fringe benefit. Come precisato nella risposta ufficiale:

"In qualità di sostituto d'imposta, sull'importo utilizzato dai dipendenti per l'acquisto di beni e servizi previsti dal piano di welfare, l'istante non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600."

Questo chiarimento conferma che le aziende non devono applicare alcuna ritenuta fiscale sugli importi spesi dai dipendenti tramite le carte di debito per fringe benefit, purché rientrino nei limiti previsti dalla normativa:

  • 1.000 euro per i dipendenti senza figli a carico;
  • 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

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