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l contratto collettivo nazionale di lavoro commercio, terziario, distribuzione e servizi, brevemente indicato semplicemente come CCNL commercio, è uno degli accordi più importanti all’interno del panorama lavorativo italiano. Definisce infatti le condizioni che riguardano i dipendenti delle aziende attive nella distribuzione delle merci e della logistica.

Ma cosa prevede la contrattazione? E quali sono le ultime novità? Vediamo tutti i punti cardine da conoscere, inclusi i livelli del CCNL commercio, ferie, malattie e molto altro ancora. Scopri anche quali forme di welfare aziendale prevede e come potenziarle.

CCNL commercio: i livelli e le mansioni

Il contratto collettivo nazionale commercio, siglato da Conflavoro PMI, Fesica-Confsal e Confsal, ha come scopo primario quello di tutelare gli interessi dei lavoratori del comparto (circa 3 milioni di persone), come avviene per qualsiasi altro contratto collettivo nazionale di lavoro. L’accordo attualmente in vigore è stato firmato il 17 gennaio 2023 e resterà ufficialmente in vigore fino al 31 gennaio 2026

La prima informazione rilevante del CCNL commercio riguarda la suddivisione in livelli del personale. Oltre ai quadri, a cui viene riservato un trattamento separato, le altre categorie sono le seguenti, con il relativo livello, la mansione ricoperta e, tra parentesi, alcuni esempi.

  • Primo livello: funzioni ad alto contenuto professionale e direzione (gestori di negozi, responsabili marketing e analisti sistemisti)
  • Secondo livello: lavoratori di concetto con autonomia e/o coordinamento (responsabili casse, contabili e spedizionieri patentati)
  • Terzo livello: mansioni di concetto con conoscenze tecniche ed esperienza (impiegati amministrativi, vetrinisti, disegnatori tecnici e operai specializzati provetti)
  • Quarto livello: compiti operativi, con specifiche conoscenze tecniche (cassieri, commessi alla vendita e magazzinieri)
  • Quinto livello: lavori qualificati con normali conoscenze e capacità (addetti al controllo vendite e aiuto-commessi)
  • Sesto livello: lavori con semplici conoscenze pratiche (uscieri, custodi e operai)
  • Settimo livello: mansioni di pulizia o equivalenti (addetti alle pulizie e garzoni)

Le novità 2024

Il rinnovo del CCNL commercio è stato sottoscritto il 22 marzo 2024 e prevede diversi aggiornamenti importanti. Su tutti, spicca sicuramente l’incremento dei minimi contrattuali a partire da aprile 2024 su base periodica. Le prossime date fissate per gli aumenti saranno a marzo 2025, novembre 2025, novembre 2026 e febbraio 2027. 

Inoltre, si è deciso anche di distribuire una somma una tantum con la busta paga di luglio 2024 e luglio 2025. L’importo va dai 120 euro circa per il settimo livello ai 300 euro per i quadri.

Cosa prevede il CCNL commercio

Il CCNL commercio e terziario stabilisce specifiche tipologie negoziali che mirano a trovare un punto d’incontro tra le parti. Ecco quali sono le principali condizioni previste dall’accordo.

Ferie e permessi

Secondo il contratto collettivo nazionale commercio, i dipendenti hanno a disposizione quattro settimane di ferie all’anno. In più, beneficiano di 32 ore di permessi retribuiti. Ma da quando si maturano i ROL nel CCNL commercio? Come per la maggior parte dei contratti, ogni 15 giorni di giorni lavorati. A tal proposito, per le aziende può essere utile partire da un template per la policy sulle ferie per organizzare meglio il lavoro e creare un clima più disteso.

Orario di lavoro

Sebbene ci sia un buon grado di flessibilità, il CCNL commercio ha fissato l’orario di lavoro a 40 ore alla settimana da distribuire in cinque giorni. Alcune aziende possono però “spalmarle” su sei giornate, a patto che non si superino le 48 ore alla settimana.

Mensilità

Un altro punto fondamentale riguarda le mensilità del CCNL commercio. Sono 14: oltre agli stipendi mensili, la tredicesima deve essere erogata a Natale e la quattordicesima in corrispondenza con lo stipendio di giugno.

Dimissioni e licenziamento

Per quanto riguarda l’interruzione del rapporto di lavoro, abbiamo due scenari: quando è il dipendente a decidere o quando è l’azienda. Nel primo caso, le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC nel pieno rispetto dei termini di preavviso del CCNL commercio, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno del mese. Ecco nel dettaglio quali sono i termini sulla base degli anni di servizio.

Per i dipendenti che hanno prestato servizio fino a cinque anni:

  • 45 giorni di preavviso per quadri e primo livello
  • 20 giorni di preavviso per secondo e terzo livello
  • 15 giorni di preavviso per quarto e quinto livello
  • 10 giorni di preavviso per sesto e settimo livello

Per i dipendenti che hanno prestato servizio da cinque a dieci anni:

  • 60 giorni di preavviso per quadri e primo livello
  • 30 giorni di preavviso per secondo e terzo livello
  • 20 giorni di preavviso per quarto e quinto livello
  • 15 giorni di preavviso per sesto e settimo livello

Per i dipendenti che hanno prestato servizio per oltre dieci anni:

  • 90 giorni di preavviso per quadri e primo livello
  • 45 giorni di preavviso per secondo e terzo livello
  • 30 giorni di preavviso per quarto e quinto livello
  • 15 giorni di preavviso per sesto e settimo livello

Quando è il datore di lavoro a optare per il licenziamento, invece, deve farlo per giusta causa o giustificato motivo, ovvero al verificarsi di una delle seguenti situazioni: 

  • assenze ingiustificate oltre tre giorni consecutivi;
  • assenze ingiustificate ripetute tre volte nel corso dell’anno prima o dopo ferie e festivi;
  • abbandono del posto di lavoro con conseguente pericolo per persone e impianti;
  • grave insubordinazione, minacce o rifiuti verso i superiori;
  • danneggiamento grave al materiale aziendale;
  • inosservanza del divieto di fumo;
  • furto di denaro, materiali oppure oggetti in azienda;
  • trafugamento di disegni, progetti, formule e altre informazioni di proprietà dell’azienda;
  • esecuzione di lavori non autorizzati in azienda per conto proprio o di terzi, svolti durante l’orario di lavoro;
  • rissa o gravi offese verso i colleghi durante l’orario di lavoro.

Periodo di prova

Il periodo di prova del CCNL commercio dipende dal livello. Per i quadri e il primo livello non può andare oltre i sei mesi, mentre per gli altri livelli non può superare i tre mesi. Nell’eventualità in cui il contratto duri da meno di un anno, il periodo di prova non deve essere superiore al 50% della durata totale del rapporto di lavoro.

Infortunio

Il CCNL commercio indica anche come si deve comportare l’azienda in caso di infortunio dei dipendenti. Nel caso in cui sia riconosciuto dall’INAIL, l’indennità è pari a:

  • 100% dello stipendio per il giorno in cui è avvenuto dell’infortunio;
  • 60% dello stipendio nei tre giorni successivi all’infortunio;
  • 90% dello stipendio dal quinto al 20° giorno di infortunio;
  • 100% dello stipendio dal 21° al 180° giorno di infortunio. 

Maternità

Per il contratto collettivo nazionale commercio la maternità prevede un obbligo di astensione dal lavoro di cinque mesi della dipendente, durante il quale riceve non solo l’indennità INPS, ma anche l’integrazione a carico dell’azienda fino al raggiungimento della completa paga giornaliera.

La dipendente può scegliere se usufruire di tutti i cinque mesi dopo il parto, restare a casa un mese prima della nascita e quattro mesi dopo oppure preferire il riposo nei due mesi prima e seguito dai tre mesi dopo il lieto evento. Per sostenere le madri e promuovere la parità sul lavoro, l’azienda potrebbe utilizzare un template per la policy sul congedo di maternità da personalizzare secondo bisogno. 

Retribuzione

Il CCNL commercio indica tutte le variabili che contribuiscono a formare la retribuzione, dalla paga oraria alle maggiorazioni previste, senza dimenticare eventuali riduzioni per nuove aziende o esperienza professionale inferiore ai cinque anni. Per conoscere l’importo effettivo bisogna fare riferimento ai tabellari, che puoi trovare qui sotto, e utilizzare il nostro calcolatore di stipendio netto

Tabelle retributive CCNL commercio

Abbiamo già anticipato che le ultime novità sul contratto collettivo commercio prevedono degli scatti incrementali e periodici secondo un calendario già definito. Qui di seguito trovi le tabelle retributive mensili del CCNL modulate secondo questi aggiornamenti.

Retribuzione minima a partire dal 1° aprile 2024

  • Quadri: 2.874,05 euro
  • Primo Livello: 2.405,50 euro
  • Secondo livello: 2.148,70 euro
  • Terzo livello: 1.909,95 euro
  • Quarto livello: 1.720,00 euro
  • Quinto livello: 1.603,25 euro
  • Sesto livello: 1.490,30 euro
  • Settimo livello: 1.354,15 euro
  • Operatori di vendita A: 1.659,10 euro
  • Operatori di vendita B: 1.473,00 euro

Retribuzione minima a partire dal 1° marzo 2025 

  • Quadri: 2.926,15 euro
  • Primo Livello: 2.452,45 euro
  • Secondo livello: 2.189,30 euro
  • Terzo livello: 1.944,65 euro
  • Quarto livello: 1.750,00 euro
  • Quinto livello: 1.630,35 euro
  • Sesto livello: 1.514,65 euro
  • Settimo livello : 1.375,00 euro
  • Operatori di vendita A: 1.687,45 euro
  • Operatori di vendita B: 1.496,80 euro 

Retribuzione minima a partire dal 1° novembre 2025

  • Quadri: 2.986,95 euro
  • Primo Livello: 2.507,20 euro
  • Secondo livello: 2.236,65 euro
  • Terzo livello: 1.985,15 euro
  • Quarto livello: 1.785,00 euro
  • Quinto livello: 1.662,00 euro
  • Sesto livello: 1.543,05 euro
  • Settimo livello: 1.399,35 euro
  • Operatori di vendita A: 1.720,50 euro
  • Operatori di vendita: 1.524,55 euro

CCNL commercio e welfare: scegli Coverflex!

Dopo aver esaminato le condizioni confermate dall’ultimo rinnovo del contratto collettivo commercio, resta un altro aspetto chiave da valutare. Sai già cosa prevede il CCNL commercio per il welfare aziendale? Abbiamo detto che le ultime novità riguardano gli aumenti e l’una tantum, ma ogni azienda può anche autonomamente decidere di pianificare un paniere di benefit, dal classico buono pasto ai voucher shopping, uno tra i fringe benefit più apprezzati.

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