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n Italia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è uno strumento fondamentale per definire diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese. Oggi conosceremo più a fondo il contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali, che si applica ai dipendenti nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo e prevede 6 livelli (dalla A alla F) con 14 mensilità riconosciute. 

Il CCNL cooperative sociali 2024 prevede importanti novità che influenzeranno vari aspetti del rapporto lavorativo e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025. Le novità riguarderanno le tabelle retributive, le norme sugli orari di lavoro, malattia, ferie, permessi e maternità.

Continua a leggere per conoscere nel dettaglio questo tipo di CCNL e le principali modifiche introdotte per il biennio 2024-2025: troverai una guida chiara e dettagliata su cosa aspettarsi e come navigare tra le nuove disposizioni.

CCNL cooperative sociali: livelli e mansioni

Il CCNL per le cooperative sociali ha livelli differenti, in base ai quali i lavoratori vengono suddivisi in diverse categorie. Questo serve per definire il profilo professionale di ogni lavoratore e determinare in modo preciso la retribuzione e le prospettive di carriera. Ogni livello infatti corrisponde a specifiche competenze tecniche, esperienze richieste e gradi di autonomia decisionale.

I livelli previsti sono:

  1. livello D: include i lavoratori che svolgono funzioni di semplice esecuzione, con compiti che non richiedono particolari competenze tecniche o professionali.
  2. livello C: comprende i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono una certa autonomia operativa e competenze tecniche specifiche.
  3. livello B: raggruppa i lavoratori con funzioni più complesse e competenze tecniche avanzate, che sappiano gestire autonomamente le proprie attività e supervisionare il lavoro di altri.
  4. livello A: questo è il livello di vertice, dove ci sono i lavoratori con responsabilità di coordinamento e gestione, competenze gestionali e di leadership.

Cosa prevede il CCNL cooperative

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le cooperative sociali regola diversi aspetti del rapporto di lavoro. Vediamo nel dettaglio cosa prevede.

Orario di lavoro

Il CCNL stabilisce l'orario di lavoro standard per i dipendenti delle cooperative sociali, generalmente fissato in 40 ore settimanali.
Queste 40 ore vengono distribuite in modo da rispettare le esigenze organizzative della cooperativa e i diritti dei lavoratori. Ci sono poi disposizioni specifiche riguardo gli straordinari e ai compensi per il lavoro supplementare.

In particolare, nel contratto collettivo delle cooperative sociali il lavoro diurno straordinario è retribuito con la maggiorazione del 15%, il lavoro notturno straordinario e diurno straordinario con la maggiorazione del 30%, mentre il lavoro festivo notturno straordinario con la maggiorazione del 50%.

Malattia e infortunio

In caso di malattia o infortunio, il CCNL cooperative sociali in caso di malattia prevede la copertura dei lavoratori attraverso garanzie di mantenimento del posto e un'indennità economica durante il periodo di assenza. Ovviamente però dovranno essere rispettate delle norme specifiche. In particolare, i lavoratori devono informare il datore di lavoro dell'assenza per malattia o infortunio entro le prime 24 ore ed è richiesta una certificazione medica che attesti la condizione del lavoratore e la durata dell’assenza.

Durante il periodo di assenza, i lavoratori hanno diritto a un'indennità pari al 50% dello stipendio dal 1° al 3° giorno, al 75% dello stipendio dal 4° al 20° giorno e al 100% dello stipendio dal 21° al 180° giorno. 

Ferie e permessi

Per le ferie, i lavoratori hanno diritto a un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie pagate all'anno, escludendo i giorni festivi nazionali. Questo periodo può aumentare in base all'anzianità di servizio o in base a specifici accordi aziendali che possono prevedere ulteriori giorni di ferie.

Riguardo i permessi invece, il CCNL per le cooperative sociali garantisce 4 giorni di permesso retribuito. 

Per pianificare in modo efficace il lavoro, puoi scaricare e personalizzare il nostro modello di policy per i giorni di ferie

Aspettativa

Il CCNL per le cooperative sociali prevede anche la possibilità di aspettativa, permettendo ai dipendenti di assentarsi dal lavoro per periodi prolungati per motivi validi come studio, motivi personali o incarichi pubblici. L’aspettativa è prevista per un periodo massimo di 6 mesi durante l’intera durata del contratto e per il 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell’impresa.

Inoltre, i lavoratori che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presentano a lavoro, saranno automaticamente considerati dimissionari.

Dimissioni e licenziamento

indeterminati e varia in base all'anzianità di servizio del dipendente e del suo livello. Alcuni esempi tipici di come viene essere strutturato il preavviso in questi casi sono:

  1. per i lavoratori con meno di 2 anni di anzianità: da 15 a 20 giorni.
  2. per i lavoratori con un'anzianità di servizio tra 2 e 5 anni: 30 giorni.
  3. per i lavoratori con più di 5 anni di servizio: il preavviso può estendersi fino a 2 mesi

Per quanto riguarda il licenziamento, deve essere giustificato da motivi legittimi, che possono essere relativi al comportamento del lavoratore o a necessità aziendali. In questo caso, anche il datore di lavoro deve rispettare i termini di preavviso specificati nel contratto, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, in cui il preavviso non è necessario.

Maternità

Sono previste diverse misure di tutela per le lavoratrici in gravidanza, che in particolare includono:

  1. astensione obbligatoria: le lavoratrici hanno diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, che comprende generalmente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto. 
  2. riduzione dell'orario di lavoro: durante la gravidanza, le lavoratrici possono richiedere una riduzione dell'orario di lavoro per visite mediche prenatali senza perdita di retribuzione (le visite però devono avvenire durante l'orario di lavoro ed essere documentate).
  3. protezione dal licenziamento: le lavoratrici in gravidanza sono protette da licenziamenti senza giusta causa dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza fino a un anno dopo il parto.
  4. trattamento assistenziale: l’ impresa cooperativa integra il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti per il solo periodo di astensione obbligatoria, fino alll’80% della normale retribuzione.
Adottare la policy per il congedo di maternità è fondamentale perché garantisce alle lavoratrici il sostegno necessario ad affrontare il periodo e promuove l'uguaglianza di opportunità sul posto di lavoro. Puoi scaricare il nostro modello per la policy sul congedo di maternità e personalizzarlo con il logo e le informazioni della tua azienda.

Retribuzione

Nel CCNL cooperative sociali le retribuzioni vengono specificate includendo i criteri utilizzati, gli aumenti annuali, gli scatti di anzianità e le eventuali indennità aggiuntive. Le tabelle retributive vengono poi aggiornate periodicamente in modo da riflettere le variazioni economiche e garantire una remunerazione equa ai lavoratori.

Bisogna inoltre ricordare che per alcuni contratti è obbligatoria l’erogazione del welfare aziendale. Tra questi, è obbligatorio anche il welfare per le cooperative sociali, ovvero i cosiddetti fringe benefit, che rappresentano un extra rispetto alla normale retribuzione. Calcolare la retribuzione quindi può risultare complesso, soprattutto per le norme e la tassazione italiana che spesso confonde aziende e lavoratori. Con il simulatore Coverflex, puoi però effettuare il calcolo dello stipendio netto in modo facile e veloce.

Cosa cambia nel 2024-2025?

Come anticipato, all’inizio del 2024 e fino alla fine del 2025 è stato previsto un rinnovo del ccnl cooperative sociali, che riguarda vari aspetti cruciali per il lavoratore.

Riguardo la maternità, dal 1° gennaio 2024 l’integrazione per l'astensione obbligatoria è passata dall'80% al 100% della normale retribuzione.

Ci sono inoltre novità riguardo il ccnl cooperative sociali per la quattordicesima, che sarà riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2025  e sarà pari alla metà della retribuzione in vigore nel mese in cui viene corrisposta. La quattordicesima però non maturerà in caso di periodi trascorsi in aspettativa non retribuita. 

Oltre a questi cambiamenti, sono anche previsti:

  • l’introduzione dei tempi di vestizione e svestizione (pari a 15 minuti riconosciuti nell’orario di lavoro); 
  • il superamento dell’articolo sull’obbligo di residenza in struttura e l’introduzione della reperibilità con vincolo di permanenza in struttura, con il riconoscimento di un corrispettivo economico; 
  • l’istituzione di una commissione paritetica per la revisione dei profili professionali e la riclassificazione del personale;
  • l’incremento al 25% legato alla clausola di stabilizzazione per il personale a tempo determinato

Infine, sono previsti 3 aumenti dei minimi retributivi, fino ad ottobre 2025:

  • 60€ con la mensilità di febbraio 2024 al livello C1
  • 30€ con la mensilità di ottobre 2024 al livello C1
  • 30€ con la mensilità di ottobre 2025 al livello C1

Gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e gli educatori professionali socio pedagogici avranno diritto a: 

  • un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile di 41€ dal 1° gennaio 2025; 
  • un incremento di 41€ dal 1° settembre 2025 che sarà indicato

Tabelle retributive CCNL cooperative sociali

Come abbiamo visto quindi, sono previste diverse novità nell’anno 2024-2025 per il CCNL cooperative sociali. Tra queste, anche una novità relativa alle retribuzioni, dove i minimi retributivi aumenteranno in 3 tranche fino ad ottobre 2025. Di seguito per comodità riportiamo le varie tabelle retributive.

Da febbraio 2024 a settembre 2024:

  • Livello F2: minimo 2.407,26€, indennità di funzione 232,41€, totale 2.639,67€
  • Livello F1: minimo 2.107,81€, indennità di funzione 154,94€, totale 2.262,75€
  • Livello E2: minimo 1.908,55€, indennità di funzione 77,47€, totale 1.986,02€
  • Livello E1: 1.768,11€
  • Livello D3: 1.768,11€
  • Livello D2: 1.660,99€
  • Livello D1: 1.574,40€
  • Livello C3: 1.574,40€
  • Livello C2: 1.529,48€
  • Livello C1: 1.485,21€
  • Livello B: 1.380,99€
  • Livello A2: 1.319,37€
  • Livello A1: 1.307,25€

Da ottobre 2024 a settembre 2025:

  • Livello F2: minimo 2.455,68€, indennità di funzione 232,41€, totale 2.638,09€
  • Livello F1: minimo 2.150,18€, indennità di funzione 154,94€, totale 2.305,12€
  • Livello E2: minimo 1.946,97€, indennità di funzione 77,47€, totale 2.024,44€
  • Livello E1: 1.803,63€
  • Livello D3: 1.803,63€
  • Livello D2: 1.694,41€
  • Livello D1: 1.605,98€
  • Livello C3: 1.605,98€
  • Livello C2: 1.560,27€
  • Livello C1: 1.515,21€
  • Livello B: 1.408,88€
  • Livello A2: 1.345,95€
  • Livello A1: 1.333,57€

Da ottobre 2025 in poi:

  • Livello F2: minimo 2.504,10€, indennità di funzione 232,41€, totale 2.736,51€
  • Livello F1: minimo 2.192,55€, indennità di funzione 154,94€, totale 2.347,49€
  • Livello E2: minimo 1.985,39€, indennità di funzione 77,47€, totale 2.062,86€
  • Livello E1: 1.839,16€
  • Livello D3: 1.839,16€
  • Livello D2: 1.727,83€
  • Livello D1: 1.637,56€
  • Livello C3: 1.637,56€
  • Livello C2: 1.591,06€
  • Livello C1: 1.545,21€
  • Livello B: 1.436,78€
  • Livello A2: 1.372,53€
  • Livello A1: 1.359,88€

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