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Giada Purini
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Tra le categorie di permessi pagati, c’è quella dei permessi ex-festività, che ogni anno possono cambiare, e che comunque vengono garantite ai lavoratori. Cosa sono e come usarli: leggi la guida.
I permessi ex-festività sono permessi retribuiti che alcuni contratti di lavoro collettivo hanno concesso ai dipendenti per le festività che, nel corso degli anni, sono state soppresse.
I dipendenti hanno diritto a 32 ore o 4 giorni retribuiti di permesso all'anno per le festività che non sono più riconosciute come tali e questi permessi sono considerati retribuiti, il che significa che il dipendente riceverà il suo stipendio normale durante il periodo di assenza.
Nel 2024 sono state soppresse le festività del 19 marzo (San Giuseppe), 9 maggio (Ascensione), 30 maggio (Corpus Domini) Santi Pietro e Paolo (29 giugno) e 4 novembre (Festà dell’Unità Nazionale).
Il “permesso di lavoro” è la possibilità per il dipendente di assentarsi per brevi periodi dal lavoro, e viene conteggiato a ore, a differenza delle ferie, che vengono conteggiate a giorni. All’interno dei permessi retribuiti ci sono i ROL (le ore di astensione del lavoro) e le ex-festività. Permessi, ROL ed ex-festività sono disciplinati dal contratto di riferimento, a differenza delle ferie, che sono sancite per legge.
In sostituzione delle ex-festività, il dipendente matura ore di permesso retribuito quando queste cadono in giornate lavorative, anche di sabato se previsto da contratto.
È possibile usare i permessi ex-festività nelle giornate lavorative normali stabilite dal proprio contratto, e a condizione che in quel giorno il lavoratore non abbia utilizzato nemmeno un’ora di permesso non retribuito.
I permessi ex-festività, proprio come le ferie e i permessi per riduzione di orario, hanno un termine per essere utilizzati, stabilito dalla contrattazione collettiva, entro il quale devono essere versati i contributi sulle indennità sostitutive.
Se non si utilizzano i permessi ex-festività, questi vengono retribuiti e liquidati, di solito, entro dicembre o gennaio dell’anno successivo. Le ex-festività non godute, infatti, danno diritto a un’indennità sostitutiva per il mancato godimento, imponibile ai fini previdenziali e computata nel TFR.
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